Il procedimento di verifica di assoggettabilità è attivato allo scopo di valutare se un progetto può avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e se pertanto dev'essere assoggettato al procedimento di VIA. La procedura di verifica si applica a tre casi, illustrati qui a fianco e descritti di seguito: nel caso di nuovi progetti di opere, impianti o interventi, le cui dimensioni superano quelle fissate dall'allegato IV della parte II del d. lgs. n. 152/2006; per progetti di modifica o ampliamento di opere, impianti o interventi che presentano soglie dimensionali al di sotto di quelle indicate dall'allegato IV della parte II del d. lgs. n. 152/2006 nel rispetto dei criteri definiti dal d.m. n. 52/2015; nel caso di progetti di modifica o ampliamento sostanziali di opere, impianti o interventi già autorizzati o realizzati o in fase di realizzazione indipendentemente dalle soglie dimensionali previste dall'allegato III e IV della parte II del d. lgs. n. 152/2006, accertata dal Servizio la significatività dell'impatto. Nel caso in cui le opere dovessero ricadere, anche parzialmente, all'interno di aree geografiche sensibili, le soglie dimensionali previste dall'allegato IV sono ridotte del 50%. La procedura ha rilevanza pubblica e chiunque può prendere visione della documentazione e presentare proprie osservazioni scritte. La procedura di verifica si conclude con l'adozione di una determinazione da parte del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali con cui viene definita l'assoggettabilità o meno alla procedura di VIA. La procedura di verifica è obbligatoria, nei casi previsti dalla norma, salvo che il proponente, rilevando autonomamente che il progetto presenta rilevanti interferenze con le componenti ambientali, non attivi direttamente la procedura di VIA.